La Facoltà di Scienze Politiche per il tramite
dell'Ufficio Stage e in collaborazione con la Rivista giuridica on-line "Diritto.it", ha attivato un
laboratorio scientifico sull'informazione giuridica al fine di fornire tutti
gli elementi sulla informatizzazione della Pubblica Amministrazione e della
Giustizia per poi promuovere la creazione di una Rassegna Stampa Giuridica,
attingendo da fonti nazionali ed internazionali e soprattutto facendo
riferimento al sito giuridico nazionale
|
La comminatoria di cui all’articolo 614 bis c.p.c. ed il concetto di infungibilità processuale
Giorno 9 febbraio presso al facoltà di Scienze Politiche di Catania si è tenuto il seminario sulla comminatoria di cui all’articolo 614 bis del c.p.c. e sul concetto di infungibilità processuale. Direttore dei lavori il prof. Giuseppe Vecchio che ha aperto il dibattito e dopo aver esposto le proprie considerazioni a tal proposito ha lasciato la parola al prof. Salvatore Mazzamuto ordinario di diritto civile all’università Roma tre a cui si deve la creazione della norma. Già nel 1976 il prof. Mazzamuto aveva scritto un libro sugli obblighi di fare e per lui è una soddisfazione vedere apparire sulla gazzetta ufficiale la norma in questione. Egli ha precisato fin da subito di non condividere la restrizione dell’ambito di applicazione del 614 bis, considerandola del tutto incostituzionale per la semplice ragione che il legislatore ha esplicitamente escluso l’applicabilità del rimedio a tutta la materia lavoristica così come compendiata nello strumento processuale di cui all’articolo 409 c. p. c, quindi il veicolo attraverso il quale si individua il campo di non applicazione è semplicemente la competenza processuale. Pertanto si tratta di un blocco di materia con riferimento al quale il legislatore non ha effettuato nessun tipo di valutazione in termini di gerarchie, di valori e di interessi dimenticando che proprio quel blocco di materia lavoristica comprende svariate fattispecie nelle quali gli strumenti di esecuzione indiretta non solo sono previste costituendo un’ apripista del rinnovamento delle tutele di cui all’articolo 28 e 18 del statuto dei lavoratori, ma ciò che più conta è che il legislatore in quel settore ha utilizzato la sanzione penale non con finalità repressive del comportamento ma con finalità di presidio o dell’efficacia alla condanna. Così facendo il legislatore ha impedito di applicare l’astreinte per esempio alle fattispecie di mobbing, di demansionamento illegittimo, ipotesi nelle quali il bene giuridico tutelato non è tanto diverso dalla legislazione antidiscriminatoria. Tutta questa comparazione non l’ha fatta nessuno. Qualcuno ha obbiettato “ Ma se aveste contemplato l’astreinte alla materia lavoristica ci sarebbe stato il rischio di applicarla non solo al datore di lavoro ma anche sul lavoratore; sul versante del datore di lavoro avreste aggravato l’impresa, sul versante del lavoratore avreste introdotto un pericolo sul precedente.” Secondo il professore Mazzamuto, non c’è niente di male che in alcuni casi il lavoratore soffra della minaccia di una coercizione pecuniaria, come ad esempio la violazione dell’obbligo di fedeltà o il patto di non concorrenza , perché è giusto che il lavoratore che viola tale patto sia colpito dalla misura di coercizione indiretta . Il discorsi invece si complica se andiamo a toccare proprio la libertà personale del lavoratore di rendere la prestazione lavorativa, cioè di incoercibilità del lavoro e questo anche con riferimento alle tutele costituzionali. Ma questo rischio in questa norma non lo si intravede. Qualcuno obbiettando ha affermato che questa norma va a caricare il giudice del compito di valutare i fatti in vista della irrogabilità o meno della sua misura che in un certo modo innova rispetto al modo più tradizionale di giudicare da parte del giudice. L’articolo 614 bis recita che : “con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione…”; questo concetto di iniquità ha svariate funzioni, ma la prima riguarda il campo di applicazione e qui la norma consente tre gradi di giudizio. C’è un giudizio preliminare che il giudice deve fare, cioè stabilire se in quella materia c’è un’esplicita previsione normativa che esclude l’applicabilità del rimedio così come è avvenuto nel caso della materia lavoristica. In questa prima fase del giudizio il giudice deve anche valutare se ci sono normative particolari che si pongono in rapporto di specialità come ad esempio l’articolo 28 dello statuto dei lavoratori e quindi esistendo già una sanzione penale a presidio dell’ordine sarebbe incongruo aggiungere la sanzione civile. C’è un secondo livello di indagine che il giudice deve compiere riguardante una sorta di tipicità implicita. In questo caso il giudice deve rivedere il catalogo di quelle situazioni giuridiche talmente presidiate da una garanzia di rango costituzionale da non consentire l’irrogabilità del rimedio come nel caso dell’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa da parte di un dipendente, o l’obbligo di scrivere un libro perché la prestazione coinvolgere aspetti della personalità delicati e rivelanti dal punto di vista costituzionale. C’è un terzo livello di giudizio che viceversa è quello delle situazioni giuridiche nelle quali non c’è un divieto espresso da parte del legislatore, non c’è una normativa speciale che funziona ad escludendo, non c’è una tipicità implicita, e quindi esiste uno spazio aperto nel quale il giudice è chiamato ad effettuare un bilanciamento di interessi tra le parti e stabilire gli effetti nell’applicazione del rimedio,valutandone l’equità. Tornado al caso delle infungibilità processuale e non sostanziale, vero è che la norma è stata pensata con riferimento al cosìddetto fare infungibile, non surrogabile , ma ponendo in essere un catalogo di fare infungibile resteremo un po’ delusi, ecco perché la norma va integrata con riferimento ad una infungibilità processuale. Qualcuno si è chiesto : “ Ma perché è stato adottato il modello Francese?”; proprio perché non si è voluto introdurre un provvedimento a tutela della condanna ma si tratta semplicemente di mettere in campo un mezzo che serve a garantire il più possibile l’effettibilità della tutela ; infatti se alla fine l’attore vedrà disconosciuta la sua domanda dovrà restituire le somme , anche se non espressamente previsto dalla norma . Un ulteriore problema è poi quello del cumulo tra ordine inibitorio presidiato dall’astreinte della comminatoria e le procedure di esecuzione forzata . Si è detto che se c’è una norma speciale che prevede mezzi di esecuzione indiretta o per meglio dire se si prevede un meccanismo di tutela ancora più pregnante in sede di norma speciale è evidente che è con quel rimedio che bisogna operare. Il professore a tal proposito pensa che sia proprio nello spirito della norma consentire il cumulo perché questa ha finalità non solo di efficienza ed effettività della tutela, ma anche di deflazione del processo, quindi se si può evitare l’esecuzione forzata ben venga un adempimento indotto dalla misura pecuniaria. In conclusione il professore mazza muto afferma che l’articolo 614 bis c. p. c. mette un po’ di chiarezza al sistema e che la sua sorte è legata ad un fatto culturale, in quanto i giudici dovranno abituarsi ad una gestione non puramente burocratica della norma, esistendo un’esigenza di vivere in modo intenso il singolo episodio processuale, di entrare nella logica degli interessi in concreto.
Pubblicazione del 16 Dicembre 2009 - Fonte: Corriere della Sera-esteri Vertice sul clima a un passo dal fallimento
Il punto di tensione più evidente è lo scontro tra Stati Uniti e Cina. Il negoziatore americano Todd Stem ha ribadito ieri che Washington non ha intenzione di muoversi sull`entità del taglio alle sue emissioni di gas serra e nemmeno sul rifiuto di sottoscrivere la continuazione del Trattato di Kyoto o simili. La Cina ha ribadito che ha già comunicato i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni e non vuole discutere le sue scelte a Copenaghen e si rifiuta anche, almeno per ora, di sottoporre il programma di tagli a un controllo internazionale. L`Unione europea dice che gli americani e i cinesi devono fare di più ma ieri non ha messo sul tavolo proposte nuove. I Paesi più poveri continuano a chiedere riduzioni delle emissioni molto maggiori e miliardi per aiutarli a mitigare le catastrofi. Alcuni leader hanno iniziato a cercare di forzare la situazione per «cambiare marcia» e mettere l`idea di un «compromesso» al centro dei lavori, come ha detto la Hedegaard. L`appello più forte è arrivato da Benedetto XVI. In un messaggio per la Giornata della Pace ai governi e alle organizzazioni, il Papa è entrato decisamente nel merito del dibattito. Bisogna riconoscere, ha scritto, «fra le cause dell`attuale crisi ecologica, la responsabilità storica dei Paesi industrializzati», anche se quelli emergenti «non sono esonerati dalla propria responsabilità verso il creato». |
Su Diritto.it:
Nel web giuridico:
CittadinoLex: -Diritto di parola ai figli sull’affidamento (Cassazione Sezioni Unite Civili 22.238/2009) -Meno parlamentari e bicameralismo perfetto, la mozione (Senato Atto 1-00205 - Mozione Pd-Udc) -Il testo integrale della bozza Violante (Ddl Camera 553 XV Legislatura)
Amministrazione in cammino: -Daniela Bolognino, Le nuove frontiere della cittadinanza nel confronto tra “cittadinanza legale” e “cittadinanza sociale”: verso una riforma della legge 5 febbraio 1992, n. 91” -Eduardo Gianfrancesco e Guido Rivosecchi ,La disciplina delle professioni tra Costituzione italiana ed ordinamento europeo |
||
Pubblicazione del 9 Dicembre 09 - Fonte: Esteri – il Sole 24 oreAl via il vertice di CopenhagenCon il vertice sui cambiamenti climatici Copenhagen diventa per due settimane la capitale mondiale dell'ambiente, centro del dibattito più importante sull’ambiente, sul clima e sul futuro del nostro pianeta. La 15/a Conferenza della Convenzione Onu sui cambiamenti climatici (Cop15) riunita per due settimane nella capitale danese ha la responsabilità di arrivare, il 18 dicembre prossimo, a un accordo per fermare la febbre del Pianeta. Gli effetti dei cambiamenti climatici sono ormai sotto gli occhi di tutti, e si rischia di arrivare nei prossimi anni all’innalzamento incontrollato di mari e oceani, alla mancanza di acqua potabile, alla scomparsa di specie animali e a sconvolgimenti climatici di grossa portata, con ondate di caldo e forti piogge e tempeste. Fondamentale è quindi riuscire a far sì che tutti i paesi del mondo si impegnino a ridurre le emissioni di CO2, ovvero anidride carbonica, e puntare all’uso di tecnologie più pulite e di fonti energetiche rinnovabili.
I negoziati in questi giorni
sono stati minacciati dall'ira dei Paesi più poveri
contro un presunto tentativo del "mondo ricco" di accaparrarsi la regia della
lotta al clima. Intanto l'Organizzazione Metereologica Mondiale (OMM) ha messo sul piatto nuovi dati allarmanti sul riscaldamento del pianeta: il decennio 2000-2009 sarà il più caldo da quando l’uomo ha cominciato a registrare le temperature in modo sistematico, quindi dal 1850. Il rapporto ha fatto il giro del mondo e rilanciato il dibattito sull’attendibilità delle previsioni, anche sull’onda del "Climategate", l'affaire dei climatologi accusati di manipolare i dati sui pericoli da surriscaldamento del pianeta.
Pubblicazione
del 2 dicembre 09
Ue entra in una nuova era, da oggi in vigore Trattato di
Lisbona
nella
foto (Presidente Van Rompuy
e ministro Esteri Ashton) L'entrata
in vigore del Trattato di Lisbona Il 1° dicembre 2009
entra in vigore il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai Capi di
Stato o di Governo dei Paesi membri dell'Unione
europea. Nato con l'obiettivo
di dotare l'Unione di un assetto istituzionale più efficiente, più democratico
e più rispondente alle aspettative dei cittadini e
alle sfide poste dai nuovi scenari internazionali, il Trattato di Lisbona
modifica - senza tuttavia sostituirli - il Trattato di Maastricht sull'Unione
europea (TUE) e il Trattato di Roma istitutivo della Comunità europea, che muta
la propria denominazione in quella di "Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea" (TFUE). Fra gli aspetti più
qualificanti della riforma, si possono ricordare: - il rafforzamento del ruolo del Parlamento
europeo, anche attraverso la generalizzazione della procedura di co-decisione da parte del Parlamento stesso e del Consiglio
quale modalità ordinaria di adozione degli atti
normativi dell'Unione; - l'aumentato
coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nell'attività dell'UE, accompagnato
anche da più estesi poteri di monitoraggio sull'osservanza del principio di sussidiarietà; - l'introduzione di
poteri di iniziativa popolare dei cittadini; - la
piena istituzionalizzazione del Consiglio europeo, con a capo un Presidente
eletto per un mandato di due anni e mezzo rinnovabile una volta; - la ridefinizione dei meccanismi decisionali del Consiglio
dell'Unione europea, volta a renderne più efficace l'azione; - la
definizione di nuove regole sulle cooperazioni rafforzate fra Stati all'interno
dell'Unione; - il riconoscimento espresso agli Stati membri della facoltà, da
esercitarsi in conformità alle proprie norme costituzionali, di recedere
dall'Unione. Il Trattato di Lisbona
si propone inoltre di estendere o rafforzare l'intervento dell'UE in settori
prioritari quali quelli della "libertà, sicurezza e giustizia" -
comprendente anche la prevenzione e lotta contro il terrorismo e altre forme di
criminalità - della politica energetica, della sanità pubblica, della
protezione civile, della tutela ambientale, degli aiuti umanitari. Infine, il Trattato di
Lisbona mira a potenziare il ruolo dell'Unione europea sulla scena
internazionale, attraverso il conferimento ad essa
della personalità giuridica - da cui consegue, in particolare, la
legittimazione a negoziare accordi internazionali - e l'istituzione della nuova
figura dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza, che sarà anche uno dei vicepresidenti della Commissione.
|
|
|
|